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I. Laboratorio. Processo penale, politica, opinione pubblica (secoli XVIII-XX)
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Il processo Eichmann. Il ruolo del diritto nella ridefinizione della memoria e dell’identità nazionale israeliana

Alberto Scigliano

Abstract

L’articolo si propone di analizzare le relazioni intercorse tra il processo ad Adolf Eichmann e l’identità nazionale israeliana attraverso la rilettura del suo processo. Si analizza un processo che ha le sue radici nello ius gentium e prosegue fino alla riappropriazione, da parte d’Israele, della memoria della Shoah. Il processo al criminale nazista è il momento in cui lo Stato ebraico integra nella propria storia nazionale l’esperienza della distruzione della comunità ebraica in Europa. Tramite i procedimenti contro Eichmann e le sue conseguenze sull’opinione pubblica, Ben Gurion si adoperò per una riscrittura in chiave nazionalista dello sterminio, con la conseguenza che il ruolo della giustizia e del diritto risultò, dunque, centrale nello sviluppo dell’identità israeliana, spostando l’attenzione del giovane Stato non più sui temi classici del sionismo, ma su una rinnovata identità civile che fa di Israele il custode della memoria.

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Testo integrale

Adolf Eichmann on trial #1 - the man in the glass boothVisualizza l'immagine
Credits: by The Huntington on Flickr (CC BY 2.0)

Introduzione

1Che il diritto, le corti e i processi giudiziari abbiano influito sulla storia e siano stati essi stessi fonti storiografiche è cosa nota. Probabilmente quelli che hanno interessato imputati ebrei sono stati fra i più studiati e discussi. A partire dal caso del piccolo Simonino di Trento, la cui morte fu addebitata alla locale comunità ebraica, passando per l’affaire Dreyfus fino ad arrivare, nel 2000, al grande processo contro tredici ebrei iraniani nella provincia dello Shiraz, il coinvolgimento di israeliti in quei processi in cui il diritto è usato come un’arma è, di fatto, una costante storica.

2Il processo ad Adolf Eichmann è invece il ribaltamento di questa consuetudine. Qui, per la prima volta, sono degli ebrei che siedono sugli scranni della corte. Per la prima volta giudici ebrei sono chiamati a giudicare un non-ebreo per fatti che hanno visto l’ebraismo non solo sotto accusa, ma avversato e distrutto. E la Bet HaMishpat, la corte distrettuale di Gerusalemme, conduce un processo corretto e formalmente ineccepibile. Il fine ultimo della messa sotto accusa del gerarca nazista è la giustizia, non la vendetta. Perché nel processo ad Eichmann non c’è spazio per nessuna vendetta o ritorsione. L’imputato, accusato dei più atroci crimini contro lo jus gentium, non è costretto alla fame, né torturato; anzi, Adolf Eichmann in Israele è trattato col giusto rispetto e gli assegni del suo avvocato, tedesco, portano la firma del tesoriere dello Stato d’Israele.

3Sembrerebbe un normale processo verso un imputato quasi indigente, accusato di gravi delitti, ma nulla più: invece no, non è un giudizio qualunque. Questo processo oltre a essere un monito per tutti gli altri nazisti riusciti a fuggire alla Giustizia è anche un momento catartico per Israele. È il processo in cui gli israeliani si riappropriano della Shoah. Prima del processo Eichmann per i sopravvissuti emigrati in Israele la Shoah era una vergogna. I sabra, coloro i quali in Eretz Israel erano nati, consideravano i sopravvissuti come deboli, esempi del giudaismo malato e “meschino” della diaspora. Il caso Eichmann, le testimonianze, i resoconti dei giornalisti di tutto il mondo fanno sì che anche gli israeliani, come nazione giovane, in costante pericolo, ripensino alla propria storia non tanto come storia della patria, ma come sintesi di storie individuali. Attraverso Eichmann Israele scopre la memoria, scopre che “il padre di...”, il collega, la vicina di casa o addirittura un parente prossimo sono parte della storia dello Stato ebraico tanto quanto i pionieri sionisti degli anni Venti del Novecento. Il formale processo a un uomo di mezza età diviene, quindi, in grado di riformulare l’identità collettiva di un’intera nazione.

1. Lo Stato d’Israele e la memoria della Shoah prima del 1961

Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.

  • 1 PAVESE, Cesare, La luna e i falò, Torino, Einaudi, 1970, p. 12.

Cesare PAVESE, La luna e i falò1

  • 2 Cfr. BENSOUSSAN, Georges, Israele un nome eterno. Lo Stato d’Israele, il sionismo e lo sterminio de (...)

4La nascita dello Stato ebraico nella Palestina mandataria ha origini che vanno ben oltre la data del 29 novembre 1947, quando con la risoluzione 181 le Nazioni Unite dispongono la spartizione del mandato britannico sulla Palestina in due Stati, uno ebraico e l’altro palestinese. Far risalire la nascita di Israele solo al triennio 1945-1948 significherebbe stabilire un legame di nesso e causalità scontato tra la Shoah e la dichiarazione di indipendenza israeliana del 19482.

  • 3 ID., Il sionismo una storia politica e intellettuale 1850-1940, Torino, Einaudi, 2007, p. 501.

5Negare che le basi di uno stato, in forme parastatali, esistesse già ampiamente prima del 1948 è negare l’importanza della Chalutziut (pionierismo) sionista dei primi decenni del XX secolo. La rete di moshavim e di kibbutzim in Palestina fu di fatto l’ossatura su cui si posò lo Stato ebraico di Ben Gurion nel maggio del 1948. Non può certamente passare inosservato come anche l’uso rinnovato e rinvigorito della lingua ebraica, a discapito di quella yiddish, sia stato un elemento centrale nella costruzione della nuova identità israeliana3 lontana dagli schemi culturali dell’ebreo diasporico.

  • 4 VITAL, David, Il futuro degli ebrei, Firenze, La Giuntina, 1992, p. 49.

6Ciò premesso, è facilmente intuibile come questa identità nazionale, minuziosamente creatasi in Israele, ancor prima della nascita effettiva dello Stato, sia stata avversa ai profughi scampati alla Shoah. Prima del 1961, anno del processo ad Adolf Eichmann, Israele non parlava per l’ebraismo; ovvero l’interesse nazionale israeliano non coincideva con l’interesse ebraico collettivo. Gli ebrei non sono un «popolo politico»4, hanno appartenenze culturali, politiche e sociali molto differenti tra loro. Impossibile trovare un filo comune che leghi un ebreo emancipato inglese, un chasid ucraino e un ebreo yemenita, che vada oltre l’appartenenza alla medesima religione. Per questo motivo Israele nei suoi primi anni di vita ha preferito perseguire una politica nazionale squisitamente israeliana.

  • 5 ZWEIG, Ronald W., Israel-Diapora relations in the early years of the State, in SILBERSTEIN, Laurenc (...)
  • 6 BENSOUSSAN, Georges, Israele un nome eterno. Lo Stato d’Israele, il sionismo e lo sterminio degli e (...)
  • 7 PORAT, Dina, Attitudes of the young State of Israel toward the Holocaust and its survivors: a debat (...)
  • 8 BENSOUSSAN, Georges, Israele un nome eterno. Lo Stato d’Israele, il sionismo e lo sterminio degli e (...)

7L’eco del motto sionista «שלילת» (shlilat HaGolah), negare la Diaspora5 riecheggia in ogni israeliano nato in Israele. La Shoah è avvertita come qualcosa che riguarda maggiormente gli ebrei d’Europa e se pure molti dirigenti sionisti si interessino alle sorti dei loro correligionari europei, lo sterminio nazista perde clamorosamente importanza nelle cronache giornalistiche dei quotidiani ebraici in Palestina. Lo stesso Ben Gurion, in un’occasione, sostenne che l’aiuto agli ebrei europei non avrebbe implicato necessariamente la loro accoglienza in Palestina6. E in effetti la comunità ebraica della Palestina fece poco, alternando il senso di colpa (affermava Moshe Tabenkin che «la vergogna per l’inerzia era pari al dolore per le vittime»7) al rassegnarsi per non aver potuto fare nulla di più. Probabilmente questi sono i motivi per cui fin già dagli anni Quaranta in Palestina si parlava della Shoah al passato8.

  • 9 Ibidem, p. 37.
  • 10 PORAT, Dina, Attitudes of the young State of Israel toward the Holocaust and its survivors: a debat (...)
  • 11 BENSOUSSAN, Georges, Israele un nome eterno. Lo Stato d’Israele, il sionismo e lo sterminio degli e (...)
  • 12 Ibidem, p. 45.
  • 13 Si veda, ad esempio: WIESEL, Elie, La notte, Firenze, La Giuntina, 1992, passim.
  • 14 PORAT, Dina, Attitudes of the young State of Israel toward the Holocaust and its survivors: a debat (...)

8Poco dopo la fine della guerra un sopravvissuto tra gli insorti del ghetto di Varsavia chiederà insistentemente « […] perché non è venuto neppure uno solo [da Israele]?»9; il dibattito infatti si stava spostando sui perché. «Perché non vi siete ribellati?» era la domanda che i sabra facevano invece ai sopravvissuti. Nel 1942 Israel Galili, che qualche anno dopo sarebbe divenuto capo della milizia armata ebraica, paragonò gli ebrei di Varsavia a quelli di Tel Aviv: «Anche loro non eviterebbero di essere condotti al macello se un nemico irrompesse in città? Il destino degli ebrei è uguale dappertutto»10. I membri della comunità ebraica in Palestina vivevano nei miti sionisti di Masada, consideravano l’impresa sionista il picco dell’attività di un ebreo; perciò erano sinceramente incapaci di capire la vita in Europa durante la Seconda guerra mondiale. E quando si enumeravano i casi di resistenza singola o collettiva da parte di ebrei, gli israeliani tout-court, a partire dalla classe dirigente, rispondevano che la Shoah aveva definitivamente reso illegittima la Diaspora11. Nei casi in cui si ripensava a posteriori allo sterminio erano proprio gli esempi di resistenza a essere discussi e glorificati individualmente, mentre i sopravvissuti vennero chiamati שארית (sheerit), rimasugli. La visione estremamente negativa del sopravvissuto venne addirittura peggiorata dal processo di Norimberga. Le deposizioni, i filmati e le testimonianze confermarono agli occhi degli israeliani l’immagine dell’ebreo vittima e abulico12. Queste incomprensioni e diffidenze reciproche13 perdurarono fino al processo Eichmann, che cambiò l’atteggiamento israeliano verso i fatti della guerra. Se fino al 1961 gli storici israeliani avevano eccessivamente enfatizzato gli atti di coraggio e di resistenza14, col caso Eichmann anche Israele avrebbe chiuso con quella condizione schizofrenica, perennemente in bilico tra ricordo e rimozione della “vergognosa Shoah”.

2. Giustizia, diritto e memoria nella cattura e nei processi ad Adolf Eichmann. Un affaire israeliano?

  • 15 Una breve ricostruzione della fuga di Eichmann si può trovare in PEARLMANN, Moshe, È lui: Eichmann, (...)

9Otto Adolf Eichmann, scrupoloso ufficiale delle SS, esperto della questione ebraica e organizzatore dei treni dei deportati, a fine guerra era riuscito a evitare le maglie della giustizia. Nascosto prima in un anonimo paese della Germania settentrionale e, successivamente, in Argentina, era riuscito a crearsi un’altra vita lasciandosi il passato alle spalle15. Tra lavori saltuari e cambi di residenza visse in maniera tranquilla, riuscendo addirittura a ricongiungersi con la moglie austriaca. Il suo dossier a Tel Aviv, pur non sempre aggiornato, era perennemente in vista.

  • 16 Venne leggermente narcotizzato e fatto passare per un israeliano ammalato, accudito da infermieri, (...)

10La svolta avvenne nel 1959, quando un informatore comunica che Eichmann vive in un sobborgo di Buenos Aires e si fa chiamare Ricardo Klement. I servizi segreti israeliani organizzarono una piccola squadra da mandare in Argentina per verificare la fonte. Fin da subito emerge l’idea di sequestrarlo e portarlo in Israele per processarlo. In effetti venne sequestrato, interrogato, identificato oltre ogni ragionevole dubbio e condotto con un escamotage in Israele16. Appena la notizia arriva a Gerusalemme, il 23 maggio 1961, il Primo Ministro David Ben Gurion, il vero architetto di tutta l’operazione, annunciò alla Knesset la cattura da parte di agenti israeliani dell’artefice dell’assassinio di sei milioni di ebrei in Europa. Per Eichmann si aprivano le porte della giustizia a cui era riuscito a sfuggire per quasi quindici anni.

2.1. Le questioni diplomatiche

  • 17 Cosa tecnicamente vera in quanto Eichmann subito dopo il rapimento scrisse di suo pugno una dichiar (...)
  • 18 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 115.

11Qualche giorno dopo la notizia della cattura, il governo argentino chiese tramite l’ambasciatore israeliano in Argentina una dichiarazione ufficiale da parte del governo di Gerusalemme. Il governo israeliano il 9 giugno precisò che Eichmann era stato trasportato in Israele di sua libera volontà17 e si dichiarava fiducioso che l’Argentina tutta avrebbe compreso «il significato eccezionale del processo a un individuo responsabile del massacro di milioni di ebrei, nostri simili»18. Questo punto divenne cruciale per la battaglia sul piano del diritto internazionale. Se per Israele la cattura in sé era secondaria rispetto al fine e alle ragioni storiche, per l’Argentina questa poneva in essere un precedente internazionale pericoloso, col quale un residente di uno Stato sovrano poteva essere impunemente rapito da agenti o cittadini di uno stato straniero.

  • 19 L’Argentina chiedeva il riconoscimento della violazione della sovranità nazionale, le scuse ufficia (...)
  • 20 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 125.

12La controversia venne portata al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con il governo argentino che chiedeva una «adeguata riparazione»19 a cui si opponeva il netto rifiuto israeliano. L’organo, pur riconoscendo che una violazione della sovranità era stata posta in essere, faceva sua la tesi del delegato polacco, Bohdan Lewandowski, il quale sosteneva che la controversia non poteva svolgersi a favore né di Eichmann, né di alcun criminale di guerra latitante20. La risoluzione finale adottata chiuse la vicenda con una via di mezzo diplomatica fra le due richieste: condannava la persecuzione degli ebrei, faceva in modo che l’Argentina ottenesse le scuse ufficiali da parte del governo israeliano, consigliava vivamente la ripresa di cordiali relazioni tra i due paesi e, soprattutto, lasciava Eichmann nelle prigioni israeliane in attesa di giudizio.

2.2. I processi: il primo grado a Gerusalemme e l’appello alla Corte Suprema

  • 21 ROUSSO, Henry, THEOFILAKIS, Fabien, «Eichmann: no ordinary defendant», in Dossier d’histoire du tem (...)

13Trasferito in un luogo sicuro, perennemente sorvegliato, Eichmann passò i mesi prima del processo in una routine relativamente calma. Veniva interrogato quasi tutti i giorni e gli era data la possibilità di scrivere le sue memorie e qualche linea utile alla sua difesa. Fino al giorno della sua esecuzione scrisse quasi diecimila pagine: rapporti, annotazioni a trascrizioni di interviste, revisioni e correzioni agli interrogatori di polizia. Prese numerosi appunti durante il processo vero e proprio, scrisse le sue memorie e addirittura un romanzo autobiografico. La quantità estremamente varia di scritti e le numerose dichiarazioni verbali ne fecero, contrariamente alla credenza comune, un imputato la cui partecipazione attiva alla propria difesa influenzò il corso del processo21.

14Il processo venne istruito presso il Beit HaMishpat HaMechozi b’Yerushalaim, la corte distrettuale di Gerusalemme, che nell’ordinamento giurisdizionale israeliano è competente anche per gli affari extraterritoriali. L’accusa che il Procuratore Generale Gideon Hausner formulò contro Eichmann era complessa e toccava sia il diritto internazionale, nella fattispecie crimini di guerra e genocidio, sia il diritto penale dello Stato d’Israele.

15Della prima tipologia Eichmann fu accusato in forza alla definizione che ne è stata data nell’art. 2 della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1948. I delitti di questo genere

  • 22 In «Giustizia Penale», 2/1966, p. 397.

Pur partecipando alla natura dei delitti comuni e dei delitti politici, appartengono a una terza e nuova categoria, quella dei crimini contro il diritto delle genti, superiore alle altre, che interessa tutto il genere umano e che, come tale, richiede per la sua prevenzione e repressione la cooperazione di tutto il mondo civile. Dolo specifico di questi delitti è di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso22.

  • 23 Il testo originale della legge è consultabile in ebraico presso il sito internet del Parlamento isr (...)
  • 24 Cfr. HAUSNER, Gideon, Sei milioni di accusatori, Torino, Einaudi, 2010. In particolare i capitoli t (...)
  • 25 ARENDT, Hannah, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 29.
  • 26 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 75.
  • 27 Ibidem, p. 134.

16Per quanto riguarda l’ordinamento penale dello Stato d’Israele, l’accusa principale verso Eichmann, il procuratore Hausner si servì della Legge contro i nazisti, la Legge n. 64 del 1950. Questa legge, ancora in vigore, si compone di diciassette articoli. Il primo così recita: «la persona che abbia commesso i seguenti reati: 1) compiuto durante il periodo del regime nazista […] atti che costituiscano crimine contro il popolo ebraico; 2) compiuto durante il periodo del regime nazista […] atti che costituiscano crimine contro l’umanità; 3) compiuto durante il periodo della seconda guerra mondiale, in un paese nemico, atti che costituiscano crimine di guerra […] è condannata alla pena di morte»23. L’ampia relazione del Procuratore Hausner, pur incolpando il nazismo, Hitler e le SS per crimini contro l’umanità tutta e non solamente nei confronti del popolo ebraico, si risolse nella sua parte cruciale nell’elenco dei delitti commessi da Eichmann in virtù della Legge n. 6424. E quando il presidente della Corte gli chiese se si dichiarasse colpevole o non colpevole in merito ai capi d’accusa contestatigli, l’imputato non ebbe nessuna titubanza a dichiararsi «innocente nel senso dell’accusa»25. Sappiamo che la linea difensiva che lo stesso Eichmann tenne, probabilmente contro il volere del suo avvocato Servatius, era quella di dichiararsi non colpevole in quanto leale servitore del suo paese durante la guerra. E se il suo avvocato, in un’impresa titanica, fosse riuscito a smontare l’accusa e a far prevalere questa tesi, la ricostruzione estremamente precisa del Procuratore Hausner, le testimonianze raccolte durante il dibattimento e gli atti del Processo di Norimberga, in cui Eichmann era stato esplicitamente nominato26, avrebbero portato allo stesso modo a una condanna. Ma se il verdetto sembrava scontato, non lo era l’impostazione del processo. Le autorità israeliane fecero di tutto per garantire la piena incolumità dell’imputato mettendolo al riparo finanche dai suoi stessi carcerieri, che non erano armati nemmeno del manganello27.

  • 28 Cfr. ARENDT, Hannah, op. cit., pp. 12-14.

17Il processo doveva essere corretto sotto tutti i punti di vista. Il ciclo continuo delle udienze seguiva la normale procedura di qualunque dibattimento: audizione dei testimoni, arringa dell’accusa, difesa, visione di documenti, presa agli atti di dichiarazioni spontanee dell’imputato. Il processo non sarà mai teatrale, non ci saranno mai momenti di tensione tra imputato e Corte, né, del resto, tra l’avvocato Servatius e il Procuratore Hausner o il Presidente Moshe Landau. Forse l’unico personaggio “drammatico”, su un ipotetico palcoscenico, fu Hausner e la teatralità delle sue parole per esprimere e argomentare le accuse. Ogni dichiarazione dell’imputato e del suo difensore erano puntualmente tradotte in ebraico e nessuno mostrava impazienza nell’attesa. La Corte era sempre rigorosamente in linea con le procedure ed estremamente cortese con la difesa28. Se qualcuno fosse capitato lì per caso, non sapendo di chi e su cosa si stesse dibattendo, probabilmente si sarebbe addirittura annoiato in quel processo così regolare, lineare, quasi monotono.

  • 29 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 153.
  • 30 ARENDT, Hannah, op. cit., p. 29.

18Contro Eichmann la vera arma fu il diritto. Israele aveva recepito nel suo ordinamento quegli stessi principii derivanti dal diritto internazionale che col Processo di Norimberga si erano tradotti in giurisprudenza. Il IV Principio di Norimberga afferma chiaramente che: «il fatto che una persona abbia agito in ottemperanza a ordini del suo governo o di un superiore, non lo scagiona dalle responsabilità del diritto internazionale29». Pertanto la linea difensiva di Eichmann (aver eseguito ordini superiori, «Befehl ist Befehl», di sentirsi colpevole dinanzi a Dio ma non dinanzi alla legge30) non avrebbe potuto reggere contro l’intera impalcatura del processo e, in special modo, contro le sue profonde basi giurisprudenziali. Le decine di testimonianze raccolte, insieme alla documentazione già in possesso, non lasciavano molte possibilità di aggirare le accuse.

  • 31 Ibidem, p. 29.
  • 32 Ibidem, p. 77.
  • 33 Ibidem, p. 98.
  • 34 Ibidem, p. 99. La legge afferma testualmente: «la persona che ha commesso il crimine […] può essere (...)
  • 35 ARENDT, Hannah, op. cit., p. 99.
  • 36 Tutte queste attenuanti vennero pensate per gli involontari collaboratori ebrei della Shoah, ovvero (...)

19L’avvocato Servatius, di Colonia, scelto personalmente da Eichmann e pagato dal governo israeliano31, il cui principale ambito lavorativo era il diritto commerciale e fiscale32, era ben conscio dell’impegno gravoso che aveva accettato. Pur facendo spesso riferimento a prove raccolte dalla difesa non le presentò mai33 e preferì condurre la linea difensiva attraverso espedienti squisitamente giuridici. Egli scelse di porre l’accento sulle attenuanti che la stessa Legge n. 64 prevedeva alla sezione 1034. Il grimaldello che Servatius usò per ottenere queste attenuanti fu la dichiarazione che lo stesso Eichmann fece durante il corso dei dibattimenti circa la conoscenza diretta che egli aveva delle mete finali dei treni che scrupolosamente organizzava. L’imputato dichiarò di aver visto le destinazioni dei convogli e di esserne «rimasto turbato»35. Ovviamente questa linea difensiva era particolarmente forzata e Servatius non riuscì a provarla. Stessa sorte per l’attenuante di cui alla sezione 11 della stessa legge, che prevedeva il carcere e non la pena capitale per chi avesse eseguito gli ordini «al fine di salvarsi dal pericolo di morte»36. La prima questione però venne considerata morale e senza riscontro giuridico, diventando un vicolo cieco per la difesa. La seconda, che vedeva Servatius chiedere l’assoluzione poiché Eichmann aveva agito per ordini superiori e, nello specifico, aveva messo in pratica azioni di Stato, venne considerata superata dalla giurisprudenza e smentita dalla sentenza di Norimberga.

  • 37 ARENDT, Hannah, op. cit., p. 129.

20Se da un lato questi espedienti difensivi erano destinati a essere fatalmente senza successo, dall’altro risultarono superflue, dal punto di vista giuridico37, anche le varie testimonianze dei testi. Il Procuratore Hausner raramente volgeva loro delle domande precise, piuttosto essi erano lasciati liberi di divagare tant’è che nell’arringa finale non ne venne citata nemmeno una. Singolarità di un processo già di per sé molto particolare.

2.3. Il verdetto. Giustizia è fatta?

  • 38 Ibidem pp. 251-254. I documenti relativi all’intero processo e alla sentenza possono essere consult (...)
  • 39 Ibidem.

21Il 14 agosto 1961, dopo centocinquanta udienze e quattro mesi di processo, giunsero al termine i dibattimenti presso la Corte distrettuale di Gerusalemme. I giudici, ascoltata la giuria, si aggiornarono dopo altri quattro mesi per leggere la sentenza. Eichmann fu ritenuto colpevole di tutte le quindici imputazioni contestategli, ovvero di crimini contro il popolo ebraico dopo il 1941, secondo la legge israeliana, e di crimini contro l’umanità per i fatti anteriori agli anni Quaranta, secondo le norme internazionali38. La linea difensiva che cercava di far passare l’imputato solamente come favoreggiatore dei crimini a lui ascritti non venne accolta, così come venne prosciolto dall’accusa di aver personalmente ucciso un uomo. La sentenza riconosceva, però, che data la gravità dei crimini perpetrati, la differenza giuridica tradizionale tra i vari livelli di coinvolgimento non poteva essere accolta secondo canoni e concetti comunemente usati in queste circostanze. Con ciò si intendeva che il grado di vicinanza alla consumazione dell’atto criminoso era secondario, e in questa fattispecie di delitti la gravità aumentava «quanto più ci si allontanava dall’uomo che usa con le sue mani il fatale strumento»39. Per i fatti di cui era stato riconosciuto colpevole fu dunque condannato a morte, nel primo grado di giudizio, il 15 dicembre 1961. Eichmann e il suo patrocinatore fecero subito richiesta d’appello e il secondo processo a suo carico si aprì tre mesi dopo.

22L’avv. Servatius chiese nuovamente che Eichmann fosse estradato nella Repubblica Federale Tedesca, ma sostanzialmente non venne prodotta nessuna nuova prova e la linea difensiva non mutò se non nell’insistenza che lo Stato d’Israele non era autorizzato a giudicare un cittadino argentino-tedesco. Inoltre venne criticata aspramente la condanna, considerata ingiusta poiché in Israele mancavano testimoni e documentazioni utili alla difesa. Il difensore affermava in tal modo che l’intero processo era già stato pianificato nella sua conclusione e che il fatto stesso che si tenesse nello Stato ebraico era condizione sfavorevole all’imputato.

  • 40 Ibidem, p. 256.

23Il dibattimento d’appello presso la Corte Suprema durò circa una settimana, dopodiché i giudici impiegarono altri due mesi per emanare la seconda sentenza. Il 29 maggio 1962 i giudici accolsero l’impianto accusatorio, confermarono in più punti il giudizio di primo grado del Tribunale distrettuale di Gerusalemme e aggiunsero che Eichmann non poteva nemmeno aver ricevuto ordini superiori, essendo in pratica il superiore di se stesso per quel che concerneva l’organizzazione dei treni della deportazione e della distruzione, all’atto pratico, dell’ebraismo europeo. «L’idea della soluzione finale non avrebbe mai assunto le forme infernali dello scorticamento e della tortura di milioni di ebrei senza lo zelo fanatico e la sete di sangue dell’appellante e dei suoi complici»40, in sostanza anche per la Corte Suprema, accertata la piena responsabilità di Eichmann, non poteva esserci altra pena se non quella prevista dalla legge n. 64 per i nazisti e i loro collaboratori: la morte. Il giorno stesso della lettura della sentenza il Presidente d’Israele Yitzhak Ben-Zvi ricevette sulla sua scrivania la richiesta di grazia, manoscritta dallo stesso Eichmann su indicazioni del suo avvocato. La richiesta fu respinta ufficialmente il 31 maggio 1962.

24Qualche ora dopo Eichmann fu impiccato nella prigione di Ramlah e le sue ceneri sparse in mare al di fuori delle acque territoriali israeliane. Era stata fatta giustizia? Per alcuni no.

  • 41 Ibidem, pp. 257-258.

25Se, in fondo, la condanna a morte era prevista fin dall’inizio, non tanto per senso di vendetta, ma come risultato finale di un processo che aveva al suo centro una legge che la prevedeva, probabilmente non era previsto il caso mediatico che il processo sollevò. Nello stesso Stato d’Israele la condanna a morte non fu avvertita come giustiza. Gli articoli di Hannah Arendt fotografano estremamente bene le varie anime dell’opinione pubblica israeliana. Per alcuni l’impiccagione di Eichmann era un fatto scontato; la gente comune chiedeva per lui qualcosa di più simile a un contrappasso dantesco invece che una semplice esecuzione. Lavori forzati, isolamento nel deserto e addirittura reclusione in qualche kibbutz erano gli esempi che venivano fatti. Molti intellettuali erano invece convinti che la sua uccisione fosse stato un barbaro errore. Di questa idea era Martin Buber, il grande conoscitore dell’ebraismo orientale che riunì un gruppo di docenti dell’Università Ebraica di Gerusalemme i quali, pur non contraddicendo il giudizio della Corte, invocarono clemenza41.

  • 42 Ibidem, p. 281.

26Crediamo che l’intuizione della stessa Arendt fu esatta. La filosofa notò con puntualità che in nessuna delle due sentenze i crimini contro il popolo ebraico vennero denazionalizzati e considerati, per la loro gravità, come attentati all’intero genere umano42. La morte di Eichmann se da una parte esaltò i fautori della giustizia truculenta, allo stesso tempo deluse profondamente chi della Giustizia ne faceva un ideale etico al di là di processi e tribunali.

2.4. La memoria della Shoah assimilata dagli israeliani

  • 43 ROUSSO, Henry, Thoughts on a Historic Trial, introduzione di ROUSSO, Henry, Judging Eichmann, Jerus (...)

27Non è errato concludere, quindi, che la società civile israeliana assimilò (o per meglio dire comprese) la Shoah dopo il processo ad Eichmann. Questo caso giudiziario è stato il primo nel suo genere, dove i promotori hanno anche cercato di produrre un controllo, finalizzato ad una narrazione della storia43. Il 1961 è stato l’anno in cui Israele ha scoperto di avere come eredità relativa anche lo sterminio di milioni di ebrei europei. Oggi è quasi scontato associare lo Stato ebraico al mantenimento della memoria e vedere come, ad esempio, la prima meta di una qualunque visita ufficiale sia il memoriale sulla Shoah dello Yad VaShem.

  • 44 BENSOUSSAN, Georges, op. cit., p. 69. L’autore a sua volta cita COHEN, Boaz, «L’historiographie isr (...)
  • 45 Ibidem, p. 78.
  • 46 Il canaanismo (eretzisraeliut) è un termine usato in ambito israeliano per definire un sentimento n (...)
  • 47 BENSOUSSAN, Georges, op. cit., pp. 94-95.
  • 48 In merito a questa querelle epistolare tra i due intellettuali cfr. ARENDT, Hannah, Ebraismo e mode (...)

28Ma come già affermato, questo parallelismo non sempre è stato così ovvio. La storia dei sopravvissuti si scontrava col mito dell’ebreo rinnovato attraverso il sionismo; non a caso la parte in cui l’inno israeliano si sofferma di più enfatizzando il cantato è, oggi come allora, lihiot ‘am chofshi beartzeinu eretz Tzion v’Yerushalaim, «essere un popolo libero nella nostra terra, la Terra d’Israele e di Gerusalemme». Nessuna empatia, quindi, per chi veniva dall’Europa, in un società il cui ethos civile disprezzava la Diaspora. La svolta però avvenne dopo i processi ad Eichmann: la Shoah divenne un aspetto della memoria collettiva d’Israele e il suo studio «non un semplice arricchimento della scienza storica, ma che abbia ugualmente obiettivi propri, di ordine nazionale ed educativo, addirittura politico»44. La stessa sentenza di primo grado aveva richiamato, in maniera inequivocabile, un nesso tra Shoah e Israele. Il Presidente della Corte distrettuale era stato chiaro: « [...] non si può dissociare lo Stato, nel suo stesso fondamento, da questo genocidio [...]»45. L’incomunicabilità iniziò a indebolirsi dopo che le stesse vittime, gli intoccabili della laica, canaanista46 e laburista società israeliana, avevano testimoniato in deposizioni fiume al processo contro uno dei loro carnefici. La riscoperta pubblica della Shoah dopo gli anni Sessanta fu talmente nuova agli occhi degli israeliani che Ben Gurion venne accusato anche di averne fatto un uso spregiudicato, strumentalizzando i sopravvissuti47. Il processo Eichmann fu essenzialmente il primo passo per considerare anche le vittime della sterminio come connazionali; tramite esso si assiste anche a una rifondazione del sionismo, un fatto che porta la Arendt a definire l’imputato del processo di Gerusalemme come sionista, innescando una viva polemica con Gershom Scholem48.

29Lo Yom HaShoah (Giorno della Shoah), lo Yom HaZikaron (Giorno del ricordo dei caduti in guerra) e lo Yom Ha’atzmaut (Giorno dell’indipendenza) dopo il processo Eichmann divengono tre festività civili vicine non solo nel corso dell’anno ma anche e soprattutto nella semantica nazionale di un nuovo Israele. Lo Stato ebraico se da un lato acquisisce la consapevolezza di un passato che è anche europeo e non solo mediorientale, dall’altro diviene un Paese il cui senso di precarietà e di continua minaccia accresce una nuova identità nazionale non sempre scevra da pericolosi sciovinismi.

3. «L’imputato non può essere processato a Gerusalemme!»

  • 49 GALANTE GARRONE, Alessandro, Il caso Eichmann, in HAUSNER, Gideon, Sei milioni di accusatori, op. c (...)
  • 50 LATTES, Dante, «Il caso Eichmann e l’avv. Carnelutti», in La Rassegna mensile di Israel, 27, 04/196 (...)
  • 51 CARNELUTTI, Francesco, «Nazione e comunità internazionale», in Rivista di Diritto Internazionale, 1 (...)

30Questa frase venne ripetuta più volte nel corso dei processi ad Eichmann. Non fu solo una delle argomentazioni dell’avvocato Servatius nel corso dei dibattimenti, ma una larga fetta dell’opinione pubblica mondiale sposò quest’idea. In quei giorni si ripeteva che Eichmann non potesse essere processato in Israele da giudici israeliani perché questi erano parte in causa. I giudici appartenevano, almeno tecnicamente, al popolo ebraico, vittima dell’imputato. La corte di Gerusalemme era, dunque, una corte di vendetta, poiché mancava l’imparzialità di una terza parte giudicante49. Tra i sostenitore della tesi dell’illegittimità a procedere v’era lavvocato italiano Francesco Carnelutti, che in un articolo del «Gazzettino di Venezia» accusava lo Stato d’Israele di essere coinvolto in un linciaggio piuttosto che in un processo50. Ci pare che lo stesso Carnelutti fosse caduto in contraddizione: se esaminiamo con la dovuta attenzione un suo contributo nella «Rivista italiana di Diritto Internazionale», egli afferma che il primo passo per un futuro consesso mondiale dell’umanità è il riconoscimento del diritto e l’unificazione delle norme51. Mai norma e principio furono più unificatori se non quelle che tutelano ogni popolo o etnia dal pericolo di sterminio. Su questa vicenda Ernesto Di Cristofaro fa giustamente notare che

  • 52 DE CRISTOFARO, Ernesto, «Gradi di memoria. I giuristi italiani e i processi ai criminali nazisti», (...)

i delitti contestati a Eichmann per la loro estensione, radicalità, crudeltà e arbitrarietà integravano tutti le caratteristiche di delicta juris gentium ed erano pertanto, astrattamente, contestabili a chiunque li avesse commessi da parte di qualunque autorità giudiziaria, giacché essi offendevano la dignità umana e non semplicemente la vita e i beni di un determinato popolo. In definitiva, tanto perché esistono minacce e violazioni che in quanto ledono le basi stesse della convivenza umana reclamano dagli Stati una difesa collettiva, quanto perché, nello specifico, il vulnus inferto al popolo d’Israele non poteva che essere punito da chi ne avesse la più alta rappresentatività, il processo contro il burocrate Eichmann, l’individuo che curava i trasporti dei civili ebrei verso i campi di sterminio, non si sarebbe potuto tenere in luogo più appropriato che lo Stato d’Israele52

  • 53 BASSANO, Ugo, «Riflessioni sul caso Eichmann», in Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemo (...)

31A queste conclusioni era peraltro già arrivato il giurista Ugo Bassano che considerava legittima la competenza giurisdizionale d’Israele. Bassano sostenne la legittimità del processo poiché è implicito che tra il popolo vittima del tentativo di sterminio e forum commissi delicti ci sia una relazione e il nesso tra gli ebrei uccisi in Europa e lo Stato d’Israele è talmente evidente che nessun Paese o organismo internazionale in quell’occasione avanzò diritti di estradizione verso il governo israeliano53.

32Se giuridicamente lo Stato ebraico era competente per processare Eichmann rimanevano in piedi altre due questioni: la prima era l’imparzialità soggettiva dei singoli giudici e la seconda era l’eventuale incompetenza a giudicare su crimini commessi da un cittadino non israeliano su cittadini non israeliani.

  • 54 GALANTE GARRONE, Alessandro, op. cit., p. 169.

33Riguardo la prima questione sollevata, Galante Garrone ci dice che ogni sistema legale chiede alla propria magistratura giudicante imparzialità; non chiede di essere insensibile o indifferente riguardo al crimine. Se così non fosse in linea teorica, nessun giudice sarebbe in grado di giudicare in merito a crimini particolarmente odiosi o delicati54. Dall’analisi del processo, più sopra accennata, non emerge nessun indizio che possa portarci a credere che i giudici non fossero imparziali. Così com’è assolutamente improbabile pensare che Eichmann potesse essere assolto dalle accuse. Al di là della verità processuale, egli fu veramente artefice della gran parte delle attività di cui fu accusato; essere contrari o meno alla pena risiede nella morale privata di ogni singolo individuo. Piuttosto il processo Eichmann se non fu un vero e proprio affaire israeliano fu, di certo, un momento catalizzatore di moltissime questioni, dall’identità nazionale ai gradi di memoria pubblica della Shoah fino ad arrivare alle miriadi di fattispecie giuridiche che qui sono solo brevemente accennate. La Corte giudicò l’imputato sulle basi delle prove portate dal Procuratore Hausner, ascoltò con pazienza le dichiarazioni spontanee di Eichmann e non ostacolò mai la difesa. Addirittura il Presidente Landau e i suoi due colleghi, Halevi e Raveh, non indossarono mai la kippah durante le udienze, dimostrando un comportamento marcatamente laico.

  • 55 GALANTE GARRONE, Alessandro, op. cit., p. 172.
  • 56 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 148.
  • 57 Ibidem. Si badi che le risoluzioni ONU vincolano con valore retroattivo anche gli Stati che al mome (...)
  • 58 GALANTE GARRONE, Alessandro, op. cit., p. 174.
  • 59 ARENDT, Hannah, op. cit., p. 282.

34Sulla competenza a giudicare su crimini commessi da un cittadino non israeliano su cittadini non israeliani molto è stato scritto. Eichmann operò attivamente allo sterminio degli ebrei dagli inizi degli anni Quaranta fino al termine della seconda guerra mondiale. Orbene egli era cittadino austriaco, successivamente all’Anschluss divenne tedesco, quindi argentino. Le persone che contribuì a uccidere erano delle più svariate nazionalità: ungheresi, rumene, francesi, ecc. Inoltre, com’è noto, in quel periodo lo Stato d’Israele ancora non esisteva. Su siffatte premesse l’avvocato Servatius affermava che la legge israeliana n. 64, sulla cui base Eichmann venne giudicato per crimini contro il popolo ebraico, era totalmente contraria al diritto internazionale55. In realtà Servatius omise di dire che non c’è nessun principio di diritto internazionale che regoli questa fattispecie56. La magistratura d’ogni Stato sovrano ha facoltà di decidere l’ampiezza e il potere della propria giurisdizione. Dal momento in cui la Knesset aveva promulgato la legge n. 64 era lecito aspettarsi che qualora Israele avesse messo le mani sui latitanti nazisti li avrebbe potuti processare senza alcun problema di dottrina o competenza. Per di più i principii di Norimberga circa i crimini contro l’umanità vennero incorporati nello jus gentium anche grazie all’approvazione dell’Assemblea Generale dell’ONU nel 194657. Già a partire dal XVI secolo era nota la fattispecie di crimini di cosiddetto interesse internazionale. I pirati, ad esempio, venivano considerati hostes humani generis e chiunque aveva il diritto di catturarli e processarli, anche e soprattutto gli Stati vittime delle loro scorrerie58. Perché dunque Israele non poteva processare Eichmann? Abbiamo già accennato, grazie alla sentenza di condanna e al contributo del giurista Ugo Bassano, al fatto che lo Stato ebraico è l’erede culturale e ideale dell’ebraismo europeo offeso da Eichmann. E anche la stessa Arendt non esita a definirlo «realmente hostis generis humani»59, non tanto per le sue azioni ma per la totale incapacità di capire la gravità delle stesse, considerandole come delle atrocità ordinarie.

  • 60 TARTAGLIONE, Girolamo, «La vittima nei procedimenti penali», in Rassegna penitenziaria e criminolog (...)

35Alla luce di quanto emerso appare pienamente legittimo il processo che Israele ha imbastito contro Eichmann. Il precedente di Norimberga e i principii che da Norimberga discendono, approvati dalle Nazioni Unite, forniscono un’ottima base giuridica al caso. Se ciò non bastasse abbiamo visto come anche eminenti giuristi abbiano considerato lecito, per lo Stato ebraico, perseguire e punire l’autore di atti criminosi che ebbero come vittime gli ebrei d’Europa. Se è vero che Israele raccoglie l’eredità di questi ultimi è anche vero che questo corrisponde a un’esigenza pratica in cui «il maggior vantaggio consiste nel fatto che la persona offesa è in grado di difendere ogni suo interesse contro le speranze dell’imputato di essere esonerato da qualsiasi responsabilità»60. Essere esonerato da ogni responsabilità era, senza dubbio, il fine ultimo di Eichmann a cui Israele ha messo il punto finale.

  • 61 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 144.
  • 62 Per un rapido sommario del sistema legale israeliano si è utilizzato il saggio Developtment of the (...)

36In ultimo vogliamo accennare alle irregolarità nella cattura di Eichmann. È stato già detto che egli fu sequestrato da agenti israeliani su suolo argentino. I critici al processo non mancarono di addurre questo argomento per dimostrare ancora una volta il vizio sostanziale dell’intero processo. In realtà già un’ampia giurisprudenza, che affonda le sue radici addirittura nell’Inghilterra vittoriana, affermava che le Corti devono giudicare in merito alle imputazioni dell’accusa, non sulle modalità di fermo, cattura o arresto dell’imputato61. E di questo parere furono molti giudici che furono chiamati a esprimersi su casi analoghi, in cui un imputato veniva catturato in maniere rocambolesche o poco legali. L’irregolarità della cattura è irrilevante per gli effetti del processo anche per il diritto penale israeliano, che fonda le sue basi sulla common law di ispirazione anglosassone62. Ancora una volta le motivazioni di illegittimità del processo ad Adolf Eichmann si rivelarono più sofismi che argomenti di una qualsivoglia solidità.

Conclusioni

37In queste poche pagine abbiamo cercato di tracciare brevemente una linea che attraversi le questioni e le conseguenze che hanno come punto d’incontro i processi ad Adolf Eichmann tra il 1961 e il 1962. Contro di lui non ci fu senso di vendetta, non si levarono né cappi né forconi dalla folla; l’unica arma usata fu il diritto. E questo processo portò con sé una serie di cambiamenti così profondi nella struttura stessa dello Stato d’Israele che ancora oggi il dibattito storiografico è più vivo che mai. Non riteniamo, come scrisse la Arendt, che Eichmann fu un influente sionista per quello che inconsapevolmente fece ad Israele; riteniamo in maniera forse più banale, ma più ponderata, che il suo processo fu uno dei momenti più importanti, per gli israeliani, di ripensare se stessi in una nuova ottica. L’assimilare nella propria storia nazionale il dramma della Shoah segnò, gradualmente ma inesorabilmente, il distacco della vecchia classe dirigente israeliana, sabra, socialdemocratica e kibbutzinik, dalla nuova, più nazionalista. Il caso Eichmann non fu un affaire giudiziario come quello, per rimanere in tema, di Dreyfus. Ma, ritorniamo a ripeterlo, fu la prima volta in cui degli ebrei giudicarono del male fatto ad altri ebrei per il fatto di essere ebrei. E il giudizio che ne seguì, se non lo si vuole definire giustizia tout-court, si deve almeno riconoscere essere perfettamente legittimo. Legittimo sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista legale. Oltre a giudicare la “banalità del male”, i tre giudici israeliani ebbero modo di influire, attraverso Eichmann, sui processi sociali del giovane stato ebraico. Ecco perché riteniamo importantissimo il ruolo di questa piccola fetta di giustizia nella ridefinizione dell’identità nazionale israeliana e del ruolo rinnovato della memoria della Shoah, non più come storia, ma come pedagogia della nazione.

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Note

1 PAVESE, Cesare, La luna e i falò, Torino, Einaudi, 1970, p. 12.

2 Cfr. BENSOUSSAN, Georges, Israele un nome eterno. Lo Stato d’Israele, il sionismo e lo sterminio degli ebrei d’Europa, Torino, UTET, 2009, p. 4.

3 ID., Il sionismo una storia politica e intellettuale 1850-1940, Torino, Einaudi, 2007, p. 501.

4 VITAL, David, Il futuro degli ebrei, Firenze, La Giuntina, 1992, p. 49.

5 ZWEIG, Ronald W., Israel-Diapora relations in the early years of the State, in SILBERSTEIN, Laurence Jay, New perspectives on Israeli history: the early years of the state, New York, New York University Press, 1991, pp. 258-259.

6 BENSOUSSAN, Georges, Israele un nome eterno. Lo Stato d’Israele, il sionismo e lo sterminio degli ebrei d’Europa, cit., p. 26.

7 PORAT, Dina, Attitudes of the young State of Israel toward the Holocaust and its survivors: a debate over Identity and values, in SILBERSTEIN, Laurence Jay, cit., p. 158.

8 BENSOUSSAN, Georges, Israele un nome eterno. Lo Stato d’Israele, il sionismo e lo sterminio degli ebrei d'Europa, cit., p.32.

9 Ibidem, p. 37.

10 PORAT, Dina, Attitudes of the young State of Israel toward the Holocaust and its survivors: a debate over Identity and values, in SILBERSTEIN, Laurence Jay, cit., p. 159.

11 BENSOUSSAN, Georges, Israele un nome eterno. Lo Stato d’Israele, il sionismo e lo sterminio degli ebrei d'Europa, cit. pp. 38-39.

12 Ibidem, p. 45.

13 Si veda, ad esempio: WIESEL, Elie, La notte, Firenze, La Giuntina, 1992, passim.

14 PORAT, Dina, Attitudes of the young State of Israel toward the Holocaust and its survivors: a debate over Identity and values, in SILBERSTEIN, Laurence Jay, cit., p. 170.

15 Una breve ricostruzione della fuga di Eichmann si può trovare in PEARLMANN, Moshe, È lui: Eichmann, Torino, UTET, 2006. In allegato al volume è presente anche una documentazione video del processo.

16 Venne leggermente narcotizzato e fatto passare per un israeliano ammalato, accudito da infermieri, in realtà gli agenti che lo avevano catturato qualche ora prima.

17 Cosa tecnicamente vera in quanto Eichmann subito dopo il rapimento scrisse di suo pugno una dichiarazione in cui accettava liberamente di essere processato in Israele per «tramandare un quadro vero degli eventi alle generazioni future». PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 108.

18 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 115.

19 L’Argentina chiedeva il riconoscimento della violazione della sovranità nazionale, le scuse ufficiali da parte del Primo Ministro Ben Gurion e soprattutto la restituzione di Eichmann.

20 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 125.

21 ROUSSO, Henry, THEOFILAKIS, Fabien, «Eichmann: no ordinary defendant», in Dossier d’histoire du temps présent, 06/2011, p. 4.

22 In «Giustizia Penale», 2/1966, p. 397.

23 Il testo originale della legge è consultabile in ebraico presso il sito internet del Parlamento israeliano, URL: <http://main.knesset.gov.il/Pages/default.aspx> [consultato il 19 agosto 2013]. Una parziale versione in italiano si trova in PEARLMANN, Moshe, op. cit., appendice.

24 Cfr. HAUSNER, Gideon, Sei milioni di accusatori, Torino, Einaudi, 2010. In particolare i capitoli terzo e quarto in cui si traccia una puntuale ricostruzione dell’attività di Eichmann durante la Shoah.

25 ARENDT, Hannah, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 29.

26 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 75.

27 Ibidem, p. 134.

28 Cfr. ARENDT, Hannah, op. cit., pp. 12-14.

29 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 153.

30 ARENDT, Hannah, op. cit., p. 29.

31 Ibidem, p. 29.

32 Ibidem, p. 77.

33 Ibidem, p. 98.

34 Ibidem, p. 99. La legge afferma testualmente: «la persona che ha commesso il crimine […] può essere esentata dalla pena [di morte] se ha fatto del suo meglio per attenuare la gravità delle conseguenze del reato […] e può essere condannata a 10 anni di reclusione». [traduzione dell’autore].

35 ARENDT, Hannah, op. cit., p. 99.

36 Tutte queste attenuanti vennero pensate per gli involontari collaboratori ebrei della Shoah, ovvero tenendo presente i Consigli ebraici (Judenräte). Questi erano direttamente nominati dai nazisti e amministravano la vita nei ghetti. Erano utilizzati come strumento di controllo e pressione sulle popolazioni ebraiche e alle loro dipendenze avevano delle polizie, composte esclusivamente da ebrei, con il compito di mantenere l’ordine all’interno dei ghetti. Entrambi ebbero delle responsabilità nelle deportazioni. Eichmann e Servatius usarono questa fattispecie affermando che chi si rifiutava di eseguire un ordine rischiava di essere giustiziato. In realtà nei documenti già presentati a Norimberga si evinceva che nessun soldato o ufficiale fu mai ucciso per essersi rifiutato di partecipare a una esecuzione. Cfr. ARENDT, Hannah, op. cit., p. 99.

37 ARENDT, Hannah, op. cit., p. 129.

38 Ibidem pp. 251-254. I documenti relativi all’intero processo e alla sentenza possono essere consultati, in lingua inglese presso il sito URL: <http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/>[consultato il 5 gennaio 2013].

39 Ibidem.

40 Ibidem, p. 256.

41 Ibidem, pp. 257-258.

42 Ibidem, p. 281.

43 ROUSSO, Henry, Thoughts on a Historic Trial, introduzione di ROUSSO, Henry, Judging Eichmann, Jerusalem, 1961, Parigi, Memorial Shoah, 2011, p. 18.

44 BENSOUSSAN, Georges, op. cit., p. 69. L’autore a sua volta cita COHEN, Boaz, «L’historiographie israélienne de la Shoah», in Revue d’histoire de la Shoah, 188, 1/2008, pp. 47-92.

45 Ibidem, p. 78.

46 Il canaanismo (eretzisraeliut) è un termine usato in ambito israeliano per definire un sentimento nazionalistico laico ed estremamente acceso che separa la sfera religiosa del giudaismo da quella dell’identità israeliana. Per i canaanisti essere ebreo non significa necessariamente essere filoisraeliano.

47 BENSOUSSAN, Georges, op. cit., pp. 94-95.

48 In merito a questa querelle epistolare tra i due intellettuali cfr. ARENDT, Hannah, Ebraismo e modernità, Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 215-228.

49 GALANTE GARRONE, Alessandro, Il caso Eichmann, in HAUSNER, Gideon, Sei milioni di accusatori, op. cit., p. 167.

50 LATTES, Dante, «Il caso Eichmann e l’avv. Carnelutti», in La Rassegna mensile di Israel, 27, 04/1961, p. 169.

51 CARNELUTTI, Francesco, «Nazione e comunità internazionale», in Rivista di Diritto Internazionale, 1953, pp. 322-330.

52 DE CRISTOFARO, Ernesto, «Gradi di memoria. I giuristi italiani e i processi ai criminali nazisti», in Laboratoire italien, 11, 2011, pp. 159-180, p. 171.

53 BASSANO, Ugo, «Riflessioni sul caso Eichmann», in Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, Vol. IV, Milano, Giuffré, 1963, pp. 58-59. Cfr. anche BELLEI, Cristiano Maria, Il caso Eichmann. Un processo o un rito di fondazione? in DONAGGIO, Enrico, SCALZO, Domenico (a cura di), Sul male. A partire da Hannah Arendt, Roma, Meltemi, 2003, p. 206.

54 GALANTE GARRONE, Alessandro, op. cit., p. 169.

55 GALANTE GARRONE, Alessandro, op. cit., p. 172.

56 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 148.

57 Ibidem. Si badi che le risoluzioni ONU vincolano con valore retroattivo anche gli Stati che al momento dell'approvazione non fossero stati membri dell’Organizzazione. Pur non esistendo Israele nel 1946 esso era a tutti gli effetti in diritto di utilizzare questa risoluzione e i principii derivanti.

58 GALANTE GARRONE, Alessandro, op. cit., p. 174.

59 ARENDT, Hannah, op. cit., p. 282.

60 TARTAGLIONE, Girolamo, «La vittima nei procedimenti penali», in Rassegna penitenziaria e criminologica: Gli scritti di Girolamo Tartaglione. Atti della giornata di studio, Roma 10 ottobre 1989 numero speciale 1-3/1990, pp. 565-572, p. 568.

61 PEARLMANN, Moshe, op. cit., p. 144.

62 Per un rapido sommario del sistema legale israeliano si è utilizzato il saggio Developtment of the Law in Israel: the first 50 years di Shlomo Guberman, vice Procuratore generale di Israele. Il saggio è presente, in forma digitalizzata, sul sito del Ministero degli Affari Esteri israeliano, URL: <http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern%20History/Israel%20at%2050/Development%20of%20the%20Law%20in%20Israel-%20The%20First%2050%20Yea> [consultato il 9 gennaio 2013].

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Alberto Scigliano, «Il processo Eichmann. Il ruolo del diritto nella ridefinizione della memoria e dell’identità nazionale israeliana»Diacronie [Online], N° 14, 2 | 2013, documento 10, online dal 01 août 2013, consultato il 27 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/diacronie/244; DOI: https://doi.org/10.4000/diacronie.244

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Autore

Alberto Scigliano

Laureato in Scienze politiche presso l’Università della Calabria con una tesi sui rapporti tra socialismo e sionismo nella costruzione dello Stato d’Israele ed è attualmente laureando magistrale in Scienze storiche presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Si è interessato di sionismo socialista, kibbutzim e identità israeliana. Attualmente si occupa di tradizione politica ebraica e studio dell’influenza delle fonti bibliche (TaNaKh) nel pensiero politico occidentale. Vincitore di borsa di studio ha trascorso un mese presso l’International School dell’Università di Haifa, in Israele, dove ha approfondito lo studio della lingua ebraica moderna e svolto alcune ricerche bibliografiche presso la Younes & Soraya Nazarian Library.

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